ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Valida dal 13 agosto 2020 al 7 settembre 2020
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus gia' vigenti, nel territorio regionale, dal 13 agosto e fino a tutto il 7 settembre 2020:
ORDINA
1.
Ai fini del contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alle persone che intendono fare
ingresso o rientro nel territorio regionale, con tratte dirette o attraverso
scali o soste intermedie, avendo soggiornato o transitato nei quattordici
giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione,
alternative tra loro:
a) presentazione dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore
antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone rino-faringeo entro 48 ore
dall'ingresso nel territorio regionale presso l'Azienda Sanitaria Provinciale
territorialmente competente.
2. E' disposto l'obbligo dell'uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all'aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento.
3. Restano efficaci e vigenti le disposizioni fissate nell'Ordinanza n. 59/2020, nonche' le misure del DPCM 7 agosto 2020, con particolare riferimento agli articoli dal 4 all'8 riguardanti gli spostamenti da e per gli Stati esteri elencati nell'allegato 20 al DPCM stesso.
Restano altresi' efficaci e vigenti le disposizioni relative al censimento obbligatorio di tutte le persone fisiche che entrano nel territorio regionale, provenendo da fuori regione o Stato estero, e sono integrate da quanto fissato nel presente provvedimento.
5.
E' dato mandato ai Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali per l'esecuzione delle predette
misure, nonche' per le relative attivita' di controllo e verifica del rispetto
dei provvedimenti regionali adottati per l'emergenza, anche in coordinamento
con le altre Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento
agli stabilimenti delle aree
turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche.
6. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
7.
Salvo che il fatto costituisca reato
diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni
delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa
di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell'esercizio di una attivita' di impresa, si applica
altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
8.
Salvo che il fatto costituisca
violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la
violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena
applicata dal Sindaco quale
Autorita' Sanitaria Locale, perche' risultate positive al virus e' punita ai
sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico
delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo
2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
9.
Per l'accertamento delle violazioni ed
il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge n. 19 del 2020. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della
Regione, nella qualita' di Autorita' Competente all'irrogazione e a ricevere il
rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto
dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione
o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la
chiusura provvisoria della' attivita' per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di
chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata
violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e'
raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.
10. Restano vigenti altresi' le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
11. La presente Ordinanza potra' essere aggiornata ove si rendesse necessario a
seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti
delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende
Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni
calabresi.
Ordinanza n. 60 del 12 agosto 2020
La lingua arbëreshë, anche arberesco o lingua arberesca(gjuha arbërishte in albanese) è un sottotipo appartenente al gruppo della lingua albanese della famiglia delle lingue indoeuropee, ed è una varietà antica del tosco, il dialetto parlato nel sud dell'Albania.
La lingua arbëreshë è parlata come prima lingua dalla minoranza etnica e linguistica "albanese d'Italia", detta anche "arberesca" o "degli arbereschi". La minoranza albanese in Italia si è formata attraverso numerose migrazioni, nell'Italia Meridionale, a partire dalla seconda metà del XV secolo, provenienti dall'Albania e dalla Grecia.
È tutelata dallo Stato italiano in base alla legge-quadro n. 482 del 15 dicembre 1999.
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